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Dal 25 dicembre è in vigore il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 - decreto legge "Festività". Lo stato di emergenza sanitaria è prorogato al 31 marzo 2022

Data:

25 Dicembre 2021

Tempo di lettura:

27 min

Dal  25 dicembre è in vigore il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 - decreto legge "Festività".  Lo stato di emergenza sanitaria è prorogato al 31 marzo 2022

Da oggi 25 dicembre è in vigore il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” detto anche decreto legge "Festività", in quanto è stato pubblicato in G.U. (n. 305 del 24.12.2021).

Il provvedimento in generale proroga l'emergenza sanitaria al 31 marzo 2022 e reimpone l'obbligo di utilizzo delle mascherine all'aperto su tutto il territorio nazionale.

Il decreto è consultabile direttamente dalla seguente pagina internet: DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221

Il Decreto in pillole

- lo stato di emergenza sanitaria è prorogato al 31 marzo 2022 (artt. 1 e 2);

- a decorrere dal 1° febbraio 2022 la durata dei certificati verdi passa da nove a sei mesi (art. 3);

- fino al 31 gennaio 2022 ritorna l’obbligo dell’uso delle mascherina all’aperto anche in zona bianca (art. 4, comma 1);

fino alla conclusione dell’emergenza epidemiologica, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso (art. 4, comma 2);

- il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione è consentito soltanto ai titolari di green pass “rafforzato” (art. 5);

-     fino al  31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli  eventi a queste assimilati e i  concerti  che  implichino  assembramenti  in spazi aperti le attivita' che si svolgono in  sale  da  ballo,  discoteche  e  locali assimilati (art. 6);

-    a decorrere dal 30 dicembre e fino alla conclusione dello stato di emergenza, previsto per il 31 marzo 2022, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie, hospice e'  consentito  esclusivamente  ai soggetti muniti di una certificazione verde  COVID-19 rilasciata  a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario.  L'accesso ai locali e' consentito ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che  attesti  l'esito  negativo  del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle  quarantotto  ore precedenti l'accesso (art. 7);

-    dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, previsto per il 31 marzo 2022, l’accesso alle seguenti attività può avvenire solo in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario o di una certificazione verde che attesti la conclusione del primo ciclo vaccinale oppure la guarigione dalla malattia unitamente ad un tampone negativo (art. 8, comma 1):

a) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

b) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere,  anche  all'interno  di  strutture   ricettive, limitatamente alle attivita' al  chiuso ,  nonche' spazi adibiti a spogliatoi e docce, con  esclusione  dell'obbligo  di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'eta' o di disabilita';

c) centri  termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attivita' riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;

d) centri culturali, centri sociali  e ricreativi limitatamente alle attivita' al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita' di ristorazione;

- per la partecipazione di corsi di formazione privati in presenza è sufficiente il certificato verde non rafforzato (art. 8, comma 2);

- screening straordinari grazie al supporto aggiuntivo di laboratori dell'Esercito italiano per rilevare casi di positività di studenti e personale scolastico in caso di presenza di contatti con positivi per consentire un ritorno in classe dopo le vacanze natalizie il più possibile in sicurezza (art. 13).

 

 

Altre Informazioni

Tipo Documento: Comunicazione

Settore: Istituzionale

Numero: 205

Pagina aggiornata il 28/12/2021

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